Regolamento valutazione


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Venerdì 20 Febbraio 2009 18:43

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI

ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE“AURELIO SAFFI”

MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI

E RILEVAZIONE PERIODICA DEI RISULTATI (estratto)

(Art.4 c. e DPR n° 275 8 Marzo 1999)

 

 PARTE PRIMA

(la valutazione)

 

Art.1

(Modalità della valutazione)

Per quanto concerne:

a) la tipologia delle prove di verifica

b) il numero per quadrimestre e per allievo delle prove

c) le griglie di valutazione delle varie prove: scritte, orali, pratiche, etc...

i Docenti sono tenuti ad applicare i criteri e ad utilizzare gli strumenti approvati dai singoli gruppi disciplinari. La raccolta completa degli estratti dei verbali dei gruppi disciplinari inerenti la valutazione e degli strumenti di lavoro è consultabile in segreteria didattica.Sono invece da considerarsi valide per tutti i Docenti, indipendentemente dalla disciplina insegnata,e fatte salve le eccezioni espressamente segnalate, le disposizioni previste dai successivi articoli. 

 

 

 

 

Art. 2

(Range dei voti utilizzati) 

Per la valutazione delle varie prove si utilizzano voti da 1 a 10. I segni convenzionali – e + diminuiscono e aumentano ai fini di calcolo il voto di 0,25 e il mezzo voto è conteggiato 0,5. 

 

 

Art. 3

(Modalità di comunicazione di effettuazione delle prove scritte) 

La data e l'argomento delle prove scritte devono essere stabiliti e comunicati con almeno una settimana di anticipo, ferma restando la possibilità, per i gruppi disciplinari che hanno deciso di avvalersene, di somministrare anche prove a sorpresa (previa comunicazione generica all'inizio dell'anno scolastico). Per le prove strutturate, semistrutturate e libere dovranno essere esplicitati prima dell'inizio della prova i descrittori, il peso dei singoli quesiti e le modalità di conversione da punteggio a voto in decimi. 

 

 

Art. 4

(Modalità di comunicazione dei risultati delle prove agli allievi) 

I risultati dei colloqui devono essere comunicati tempestivamente e i risultati delle prove scritte devono essere comunicati entro 10 giorni dall'effettuazione della prova.  

 

Art. 5

(Formulazione dei voti di fine quadrimestre) 

I voti di scrutinio del primo e secondo quadrimestre saranno dati dalla media aritmetica o ponderata delle valutazioni riportate dall'allievo durante il quadrimestre, fermo restando che la scelta deve essere fatta in regime di omogeneità all'interno dei gruppi disciplinari. In attesa di individuare descrittori e indicatori delle modalità di partecipazione all'attività scolastica, per la determinazione del voto si terrà conto anche di interesse, partecipazione, impegno e frequenza dimostrati dagli alunni e i Docenti di educazione fisica continueranno ad utilizzare le modalità già adottate dal loro gruppo disciplinare. In Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, si devono portare solo voti interi e, pertanto, le valutazioni determinate secondo quanto stabilito sopra, verranno arrotondate automaticamente per difetto in caso di decimali fino allo 0,49 e per eccesso in caso di decimali dallo 0,50 allo 0,99. I Docenti di Educazione fisica presenteranno ugualmente solo voti interi, determinati secondo il sistema già adottato e collaudato dal loro gruppo disciplinare. I Docenti di Religione continueranno ad utilizzare i giudizi previsti dalla vigente normativa. 

 

Art. 6

(Conversione da voto a giudizio ai fini della compilazione delle valutazioni interperiodali) 

Per la redazione delle valutazioni interperiodali del primo e secondo quadrimestre si adottano le stesse metodologie di calcolo previste per il voto di quadrimestre, utilizzando chiaramente solo gli elementi sino a quel momento disponibili, e si converte il voto a giudizio secondo la seguente tabella: 

  

da 1 a 4,5

Gravemente insufficiente

da 4,6 a 5,4

Insufficiente

da 5,5 a 5,9

Ai limiti della sufficienza

da 6 a 6,9

Sufficiente più che sufficiente

da 7 a 7,9

Discreto

da 8 a 8,9

Buono

da 9 a 10

Ottimo

 

Art. 7

(Modalità di intervento nei confronti degli allievi che per assenze e/o rifiuto esplicito conseguono un numero di valutazioni inferiore a quello previsto) 

Premesso che tutti gli allievi devono avere ordinariamente lo stesso numero di valutazioni, il rifiuto di una qualsiasi prova comporta l'assegnazione di un voto pari a 1; tale valutazione può essere annullata qualora sia ottenuto un altro voto in sua sostituzione, sullo stesso segmento di programma;-in caso di assenza alle prove di verifica la media aritmetica o ponderata delle prove effettuate è abbassata di 0,50 punti per ogni prova che ancora risulti mancante alla fine del quadrimestre;-in caso di assenza prolungata per malattia o gravi motivi familiari, lo studente dovrà sostenere prove suppletive da tenersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. 

Art. 8

(Informazione) 

In apertura di anno scolastico sarà cura del coordinatore di classe fornire agli allievi informazioni dettagliate, inerenti alle modalità valutative sopra esposte, oltre a quelle relative al sistema crediti/debiti/esami. Ogni Docente fornirà invece alle proprie classi tutte le informazioni specifiche dell'ambito disciplinare riguardanti i processi valutativi. 

(omissis) 

Firenze, 17 Giugno 2005                                                                Il Dirigente Scolastico

                                                                                                  Prof. Giuseppe Di Lorenzo 

 

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Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Giugno 2009 14:41
 


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